REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
                       (Provincia di Trento);

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 37 del 3 settembre 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista la deliberazione della giunta provinciale 7 giugno 2002, n.
1235,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  per  il
funzionamento  del  comitato  di valutazione del sistema scolastico e
formativo  di  cui  all'art.  7,  comma  6,  della  legge provinciale
9 novembre  1990,  n.  29,  e  demandato  al  presidente della giunta
provinciale l'emanazione del regolamento in parola;
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
11 giugno  2002, n. 11-101/Leg. (prot. n. 3/A.S.), regolamento per il
funzionamento  del  comitato  provinciale  di valutazione del sistema
scolastico  e  formativo  ai  sensi dell'art. 7, comma 6, della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
    Visto  il  rilievo  della  Corte  dei conti prot. n. 5559 di data
29 giugno  2002 con il quale e' stato rilevato un errore materiale in
ordine   alla   composizione  del  comitato  ed  e'  stata  richiesta
una maggiore chiarificazione di parte dell'art. 5 e dell'art. 7;
    Vista la deliberazione della giunta provinciale 2 agosto 2002, n.
1842, recante l'approvazione del regolamento per il funzionamento del
comitato  di  valutazione  del sistema scolastico e formativo, previo
annullamento della deliberazione 7 giugno 2002, n. 1235;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai sensi dell'art. 7,
com-ma 6,  della  legge  provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in
materia  di  autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo
studio),   le  modalita'  di  costituzione,  di  articolazione  e  di
funzionamento  del  comitato  provinciale  di valutazione del sistema
scolastico  e  formativo,  istituito  dal predetto art. 7 della legge
provinciale  n.  29  del  1990;  il  medesimo regolamento disciplina,
altresi',  la  programmazione  e  le  modalita'  di svolgimento della
propria  attivita'  ai  fini  del  perseguimento  dei compiti ad esso
affidati   dalla   legge  provinciale  n.  29  del  1990  nonche'  la
determinazione  dei  compensi  spettanti  ai  componenti del comitato
medesimo.
    2.  Ogni  richiamo  contenuto nel presente regolamento all'Art. 7
della  legge  provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo
normativo  del  medesimo articolo, come sostituito dall'art. 45 della
legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.