REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento); (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 3 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale 7 giugno 2002, n. 1235, con la quale e' stato approvato il regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo di cui all'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, e demandato al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento in parola; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 11-101/Leg. (prot. n. 3/A.S.), regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29; Visto il rilievo della Corte dei conti prot. n. 5559 di data 29 giugno 2002 con il quale e' stato rilevato un errore materiale in ordine alla composizione del comitato ed e' stata richiesta una maggiore chiarificazione di parte dell'art. 5 e dell'art. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale 2 agosto 2002, n. 1842, recante l'approvazione del regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, previo annullamento della deliberazione 7 giugno 2002, n. 1235; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, com-ma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), le modalita' di costituzione, di articolazione e di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, istituito dal predetto art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990; il medesimo regolamento disciplina, altresi', la programmazione e le modalita' di svolgimento della propria attivita' ai fini del perseguimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale n. 29 del 1990 nonche' la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del comitato medesimo. 2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento all'Art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo normativo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.